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Circolare n. 4/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

22dicembre2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 09.12.2021 ha emanato la Circolare n.4/2021 indicante le condizioni per adottare il provvedimento di sospensione in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.L.146/21.

Riguardo alla mancanza del DVR, la circolare indica che “si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/08. Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. 81/08, sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR”.

Riguardo alla mancanza della formazione ed addestramento, la circolare indica che il provvedimento di sospensione va adottato “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”. Tali circostanze “sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del D.Lgs. 81/08:

  • Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
  • Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  • Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
  • Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
  • Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi)”.

Riguardo all’articolo 169 e alla movimentazione manuale dei carichi, considerato l’Accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo “verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione”.

La circolare si sofferma su molte altre condizioni che rendono possibile il provvedimento di sospensione, ad esempio la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile. La circolare indica che il provvedimento di sospensione “va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 81/08, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

La circolare si sofferma anche sulla mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) indicando che in base “al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 81/08, il POS di cui all’articolo 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/08. L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria”.

Ricordiamo i vari punti trattati nella circolare riguardo alle possibili condizioni per il provvedimento di sospensione:

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  3. Mancata formazione ed addestramento
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Nella circolare si ribadisce, in conclusione, che per tutte le ipotesi di sospensione elencate, il personale ispettivo “provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura”. La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta, salvo quanto previsto nella circolare (punto 3), “alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all'allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività”.

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