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Decreto Lavoro D.L. n. 48/2023: disposizioni in termini di sicurezza

11maggio2023

Il D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 81/08 relativamente a sorveglianza sanitaria, utilizzo di attrezzature di lavoro ed obblighi dei lavoratori autonomi.

Sorveglianza sanitaria: il Decreto Lavoro esplicita che l’obbligo di nomina del medico competente sussiste, in capo al datore di lavoro (o al dirigente), non solo nei casi in cui i lavoratori siano esposti ai rischi per i quali nel D.Lgs. 81/08 viene prevista la sorveglianza sanitaria, ma anche in tutti i casi in cui la valutazione del rischio evidenzi la necessità di controlli sanitari preventivi e periodici per il lavoratore.

Viene inoltre chiarito che il medico competente, al momento della visita di assunzione, è tenuto a chiedere al lavoratore, nel caso provenga da un’altra azienda ove sia stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. Il medico deve tener conto di tale cartella sanitaria nella formulazione del giudizio di idoneità alla mansione.

Viene inoltre previsto che il medico competente possa comunicare al datore di lavoro il nominativo di un proprio sostituto per un periodo definito. Tale periodo deve essere indicato nella comunicazione che va motivata con un impedimento grave. Il medico individuato deve essere in possesso dei requisiti previsti per assumere temporaneamente il ruolo di medico competente.

Utilizzo di attrezzature di lavoro: il Decreto Lavoro, con riferimento agli obblighi in capo ai noleggiatori o ai concedenti in uso di attrezzature di lavoro, prevede che la dichiarazione da acquisire, rilasciata da chi noleggia o utilizza le attrezzature di lavoro, debba essere resa sotto forma di autocertificazione.

Con riferimento agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento per l’utilizzo delle attrezzature  di lavoro per le quali è richiesta formazione ed addestramento adeguati, si chiarisce che anche il datore di lavoro che le utilizza debba provvedere a tale formazione ed addestramento al fine di garantirne un uso in sicurezza. 

Obblighi dei lavoratori autonomi: il Decreto Lavoro aggiunge agli obblighi già vigenti per i componenti dell’impresa familiare e per i lavoratori autonomi (relativi all'utilizzo di attrezzature di lavoro conformi al titolo III, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo quanto previsto dal titolo III e alla dotazione di una tessera di riconoscimento contenente fotografia e generalità del lavoratore in caso di attività in regime di appalto e subappalto), anche quello di utilizzo di opere provvisionali (ponteggi, impalcature, scale, ecc.) conformi ai requisiti indicati nel titolo IV;

 Il Decreto inoltre:

  • ha introdotto una norma per facilitare la condivisione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dei dati in possesso degli enti preposti alla vigilanza
  • ha esplicitato alcuni obblighi per gli istituti scolastici e le imprese che ospitano studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. In particolare, con riferimento ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), il Decreto Lavoro prevede l’obbligo, per le istituzioni scolastiche, di individuare un docente coordinatore per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e l’obbligo, per le imprese che aderiscono a tali percorsi, di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione dove siano indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti impegnati nei PCTO. 

 

 

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