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Decreto Trasparenza

29agosto2022

Il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022, ha sostanzialmente ridisegnato gli adempimenti di natura informativa ai quali i datori di lavoro sono tenuti nei confronti dei lavoratori, introducendo alcuni elementi di novità. In particolare l’art.1, comma 1 del D.Lgs. 152/97, così come modificato dal D.Lgs. 104/2022, stabilisce che il datore di lavoro è obbligato a comunicare in modo chiaro e trasparente ai propri dipendenti diversi aspetti.

La norma introduce l’obbligo di indicare nella lettera di assunzione il diritto a ricevere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

Si può pertanto introdurre nella lettera una clausola (oppure un articolo o elemento equivalente), che afferma il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, rimandando ad un documento tecnico da esporre in bacheca e da aggiornare periodicamente, che contenga l’elenco dei corsi di formazione da effettuare sulla base della tipologia di mansione svolta. Tale documento tecnico può essere, ad esempio, un estratto della procedura di gestione dell'attività formativa redatta in Azienda nell'ambito del sistema di gestione sicurezza e salute SGSL.

Il D.Lgs. 104/2022 è entrato in vigore il 13.08.2022 e si applica ai contratti di lavoro subordinato, ma anche ai contratti di lavoro somministrato, ai contratti di lavoro intermittente, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di prestazione occasionale.

 


 

 

 

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