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D.L. n.1 del 07/01/2022

10gennaio2022

Il decreto dispone che a decorrere dal 08/01/2022 (data di entrata in vigore del decreto), fino al 15/06/2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 si applica a tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età, nonchè a tutti coloro che compiono il 50° anno di età tra l’08/01/2022 ed il 15/06/2022 (cosiddetto obbligo vaccinale per tutti gli over 50).

È prevista l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto disposto al riguardo dalle circolari del Ministero della salute: il datore di lavoro adibisce tali lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

Per chi sia immunizzato per aver contratto la malattia, l’obbligo di vaccinazione è solo differito, ma il soggetto dovrà comunque vaccinarsi appena consentito.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale per gli over 50, è prevista una sanzione amministrativa di €. 100,00 nei seguenti casi:

  • soggetti che alla data del 01/02/2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che, a decorrere dal 01/02/2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che, a decorrere dal 01/02/2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (c.d. 3° dose);

A decorrere dal 15/02/2022, i lavoratori over 50 potranno accedere al luogo di lavoro solo a seguito di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, e quindi solo se in possesso del c.d. Green Pass rafforzato (per tali soggetti non sarà più sufficiente il Green Pass base valido anche a seguito di tampone negativo).

I lavoratori over 50 che si presenteranno sul luogo di lavoro senza essere muniti di Green Pass rafforzato saranno considerati assenti ingiustificati e senza retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione del Green Pass rafforzato, e comunque non oltre il 15/06/2022.

Chi non rispetta tale divieto sarà punito con una sanzione amministrativa da €. 600 ad €. 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare, con le consuete modalità di controllo delle certificazioni verdi Covid-19, il rispetto dell’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50, che svolgono la propria attività lavorativa alle loro dipendenze.

Dal 20/01/2022, fino al 31/03/2022 (data fine stato di emergenza) sarà obbligatorio esibire un Green Pass base (rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione, o tampone negativo) per accedere ai c.d. “servizi alla persona”, quindi per andare dal parrucchiere, barbiere, estetista, ecc..

Dal 01/02/2022, fino al 31/03/2022 (data fine stato di emergenza), sarà obbligatorio esibire un Green Pass base (rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione, o tampone negativo) per accedere agli uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, oltre che per accedere nei negozi e centri commerciali: dall’obbligo del possesso di un Green Pass base sarà escluso solo l’accesso ai negozi di alimentari, supermercati, e altri esercizi necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Si ricorda, inoltre, che sempre a decorrere dal 01/02/2022 la validità del Green Pass rafforzato rilasciato a seguito di avvenuta vaccinazione si riduce a 6 mesi (rispetto agli attuali 9 mesi di validità). Anche questo incide rispetto alle attuali regole per l’accesso sui luoghi di lavoro, specie per i soggetti che avendo completato il ciclo primario di vaccinazione, non hanno ancora effettuato la dose di richiamo (c.d. 3° dose).

Il Ministro del Lavoro e quello della Pubblica Amministrazione, con la circolare congiunta 5/01/2022, visto il protrarsi dello stato di emergenza, raccomandano il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

La circolare ricorda anche che, a seguito dell’entrata in vigore del DL 221/2021, fino al 31 marzo 2021 (data fine stato di emergenza), la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro.

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