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Focus formazione preposti, formazione carriponte, formazione spazi confinati
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella sua seduta del 17 aprile 2025 ha approvato il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08.
Il nuovo accordo unico si compone di circa 140 pagine ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 24.05.2025.
Tra le novità principali proponiamo tre focus specifici su tre tipologie di corsi.
CORSI PREPOSTI
La formazione svolta secondo l’Accordo del 21 dicembre 2011 è ancora valida e non richiede alcuna integrazione.
È necessario però osservare l’aggiornamento biennale, secondo le seguenti scadenze:
- se il corso è stato seguito prima del 23 maggio 2023 (ossia da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025), l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 23 maggio 2026;
- se è stato svolto dopo il 24 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere svolto entro due anni dalla fine del corso.
CORSI CARROPONTE
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 prevede che qualora un soggetto abbia già frequentato un corso per la conduzione del carroponte, anche se non precedentemente normato, il corso venga riconosciuto valido solo se i contenuti sono conformi a quelli previsti dall’Accordo 2025.
Come adeguarsi quindi qualora si sia già in possesso di un attestato per carroponte?
Bisogna andare a verificare i contenuti riportati nell’attestato: se sono conformi al nuovo Accordo 2025, la formazione pregressa è ritenuta valida e si può procedere all’aggiornamento calcolando il quinquennio dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Se l’attestato precedente non copre i nuovi contenuti stabiliti dall’Accordo del 17 aprile 2025 (ATTENZIONE: se un corso pregresso è di durata inferiore alla durata regolamentata dal nuovo Accordo – 10 o 11 ore – non ne copre i contenuti), non è previsto un modulo integrativo, bensì sarà necessario frequentare il corso base carroponte previsto dal nuovo Accordo entro il 23 maggio 2026.
Attenzione che il periodo di 12 mesi non equivale ad una deroga all’obbligo di formazione prima dello svolgimento dell’attività lavorativa: un lavoratore deve sempre essere formato prima dell’utilizzo del carroponte.
Se i contenuti corrispondono, è sufficiente procedere all’aggiornamento quinquennale (4 ore) calcolato dalla data di fine corso.
CORSI SPAZI CONFINATI
Quale formazione deve sostenere il lavoratore in possesso di un attestato relativo ad un corso per lo svolgimento di attività in spazi confinati svolto prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025?
Bisogna andare a verificare i contenuti riportati nell’attestato: se sono conformi al nuovo Accordo 2025, la formazione pregressa è ritenuta valida e si può procedere all’aggiornamento calcolando il quinquennio dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Se l’attestato precedente non copre i nuovi contenuti stabiliti dall’Accordo del 17 aprile 2025 (ATTENZIONE: se un corso pregresso è di durata inferiore alla durata regolamentata dal nuovo Accordo – 12 ore – non ne copre i contenuti), non è previsto un modulo integrativo, bensì sarà necessario frequentare il corso base spazi confinati previsto dal nuovo Accordo entro il 23 maggio 2026.
Attenzione che il periodo di 12 mesi non equivale ad una deroga all’obbligo di formazione prima dello svolgimento dell’attività lavorativa: un lavoratore deve sempre essere formato prima dell’ingresso in spazi confinati.
Se i contenuti corrispondono, è sufficiente procedere all’aggiornamento quinquennale (4 ore) calcolato dalla data di fine corso.