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Formazione obbligatoria per il datore di lavoro in materia di sicurezza e salute

20dicembre2021

Modalità, durata e contenuti da definirsi entro il 30.06.2022

Il Decreto Legge n.146 del 21 ottobre 2021 (il cosiddetto Decreto Fiscale), nella sua versione convertita in legge, ha modificato l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., estendendo anche al datore di lavoro l’obbligo di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, così come sono ad oggi soggetti a tale obbligo i lavoratori, i preposti ed i dirigenti.

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano adotterà un accordo che permetterà di garantire l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria e del relativo aggiornamento a carico del datore di lavoro.

Si precisa che tale formazione sarà obbligatoria anche per quelle figure aventi il ruolo di datore di lavoro ma che non rivestono l’incarico diretto di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ruolo per cui gli accordi attualmente vigenti di regolamentazione della formazione già prevedono percorsi formativi base e di aggiornamento ben strutturati.

L’omessa adempienza di tale nuovo obbligo formativo può comportare, a carico del datore di lavoro, un duplice intervento sanzionatorio da parte dell’organo ispettivo.

Il primo è penalmente sanzionato dall’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/08, il quale prevede, per la violazione dell’art. 37, comma 7, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 euro a 6.388,23 euro.

Il secondo, con le modifiche adottate all’Allegato I del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., potrebbe comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Infatti il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. stabilisce che possa essere adottato dall’ispettore un provvedimento di sospensione, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Le gravi violazioni sono riportate nelle tassative 13 ipotesi contenute nella nuova versione dell’Allegato I al D.Lgs. 81/08 e la numero 3 è relativa a “mancata formazione ed addestramento”.

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