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La formazione del datore di lavoro secondo il nuovo Accordo Stato Regioni

25maggio2025

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025, ha introdotto alcune importanti novità, tra cui la formazione del datore di lavoro. Il corso è finalizzato a fornire al datore di lavoro (anche se non ricopre direttamente il ruolo di RSPP) le competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire in modo efficace e sostanziale il processo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

DURATA E CONTENUTI

Il corso ha una durata minima di 16 ore e si compone di 2 moduli:

  • Giuridico-normativo: obblighi, deleghe, responsabilità, ruolo degli organi di vigilanza.
  • Organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi, misure di prevenzione, gestione delle emergenze, informazione e formazione, strumenti per un’efficace interazione e consultazione.

Per i datori di lavoro dell’impresa affidataria operante nei cantieri temporanei e mobili (art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08), è previsto un terzo modulo specifico aggiuntivo “Cantieri” da 6 ore sui compiti specifici legati alla sicurezza in cantiere.

MODALITA' DI EROGAZIONE E TEST FINALE

I corsi di formazione e di aggiornamento per datori di lavoro possono essere svolti in presenza fisica, in videoconferenza sincrona, in e-learning.

Al termine del corso di formazione per datore di lavoro, è prevista la somministrazione di un test di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative. Il test si ritiene superato se vengono date risposte corrette ad almeno il 70% delle domande. In alternativa al test può essere fatto un colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso.

Anche al termine del corso di aggiornamento, la verifica finale può essere fatta tramite test o tramite colloquio individuale. In questo caso il test deve avere almeno 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.

SCADENZA

Il corso deve essere completato entro e non oltre il 24.05.2027, ovvero 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.

È previsto l’aggiornamento quinquennale della formazione, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e deve riguardare evoluzioni normative e tecniche, aggiornamenti sulla valutazione dei rischi, miglioramento continuo nella gestione della SSL.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento deve riguardare anche le tematiche ivi previste.

CREDITI FORMATIVI

Restano validi i corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, a condizione che i contenuti siano conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo 2025. In tal caso, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data di fine corso indicata sull’attestato.

Costituiscono credito per la formazione del datore di lavoro i corsi come datore di lavoro con incarico diretto di RSPP già effettuati secondo l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, i corsi per dirigenti effettuati ai sensi dell’Accordo 21.12.2011, quelli effettuati come RSPP e/o ASPP con i moduli A, B, C secondo l’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 e quelli effettuati come CSP/CSE secondo l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

 

 

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