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Misure urgenti per la tutela dei lavoratori esposti al calore
La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l'allegata Ordinanza recante Misure urgenti per la tutela dei lavoratori esposti al calore.
Da mercoledì 3 giugno a martedì 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio "Alto", in Emilia-Romagna è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12,30 alle 16 nei settori:
- agricoltura e florovivaismo;
- cantieri edili e affini;
- cave;
- piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci nell’ambito delle attività di logistica (con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti).
Il divieto si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente da ruolo, mansione, inquadramento o contratto applicato, esclusivamente nei giorni e nelle aree in cui la mappa Worklimate riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” (ore 12.00) segnali un livello di rischio “ALTO”.
Attività di consegna merci tramite biciclette e piattaforme digitali
Per le attività di consegna merci effettuate tramite mezzi a pedalata, anche assistita, l’ordinanza introduce specifici obblighi organizzativi in capo ai soggetti che organizzano il servizio, prevedendo l’inserimento del rischio calore nei criteri di determinazione dei tempi di consegna e delle distanze massime percorribili, senza effetti negativi sulla retribuzione o sulla reputazione degli operatori. È inoltre previsto l’obbligo di fornire adeguati strumenti di mitigazione del rischio, in coerenza con le linee di indirizzo nazionali sul rischio calore.
Servizi pubblici essenziali e attività di pubblica utilità
Per le attività svolte da concessionari di pubblico servizio o comunque connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, l’ordinanza demanda ai datori di lavoro l’adozione di misure organizzative idonee a garantire la continuità delle prestazioni essenziali.
Contratti pubblici
La Regione riconosce che le interruzioni dell’attività lavorativa conseguenti all’applicazione dell’ordinanza possono integrare la fattispecie prevista dall’art. 121, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, consentendo, ove possibile, la rinegoziazione dei termini contrattuali ed escludendo l’applicazione di penali o la risoluzione contrattuale.
Deroghe sugli orari di cantiere
Per il periodo di vigenza dell’ordinanza viene autorizzato, in deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee, l’anticipo e il posticipo di un’ora dei lavori nei cantieri edili e affini svolti esclusivamente all’aperto con prolungata esposizione al sole, limitatamente alle giornate in cui la mappa Worklimate segnali rischio “ALTO”. La deroga non si applica nei Comuni a elevata vocazione turistica marittima e può essere diversamente disciplinata da specifiche ordinanze comunali.
Misure organizzative da attuare
🔎 Per le aziende, l'attenzione deve concentrarsi soprattutto sulle misure organizzative:
✅ Monitorare quotidianamente il livello di rischio tramite Worklimate;
✅ Riprogrammare le attività più gravose nelle fasce orarie meno calde;
✅ Adeguare turni e orari di lavoro sfruttando, ove consentito, le deroghe previste;
✅ Garantire disponibilità costante di acqua, aree ombreggiate e pause di recupero;
✅ Aggiornare la valutazione dei rischi e le procedure aziendali sul rischio calore;
✅ Informare e formare lavoratori e preposti sui sintomi da stress termico e sulle corrette misure di prevenzione;
✅ Verificare che eventuali appaltatori e subappaltatori adottino le stesse misure di tutela.