home > News > Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1 del 16.02.2022 - Chiarimenti sui nuovi obblighi formativi per datore di lavoro e preposti

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1 del 16.02.2022

18febbraio2022

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato il 16 febbraio 2022 la Circolare n.1 contenente alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle novità relative alla formazione sulla sicurezza apportate dalla Legge n. 215/2021 al D.Lgs. 81/08.

La Legge n. 215/2021 ha introdotto per la figura del datore di lavoro l’obbligo di frequentare un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico, secondo contenuti, durata e modalità da definirsi nell’ambito di un Accordo che la Conferenza Stato Regioni emetterà entro il 30 giugno 2022. La Circolare INL indica che tale Accordo costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, quindi la verifica circa il corretto adempimento di tale obbligo di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta tale Accordo sarà stato adottato.

La Legge n. 215/2021 rafforza inoltre gli obblighi formativi per la figura del preposto, introducendo la novità dell’obbligatorietà della formazione in presenza e con periodicità almeno biennale; anche in questo caso rimandando ai dettagli più specifici che saranno contenuti nell’Accordo che la Conferenza Stato Regioni emetterà entro il 30 giugno 2022. A questo proposito la Circolare INL indica che tale Accordo dovrà prevedere un periodo transitorio, utile per conformarsi alle nuove disposizioni, che varieranno le modalità, durate e periodicità previste dall’Accordo del 21 dicembre 2011. I nuovi obblighi correlati alla formazione dei preposti non potranno costituire elemento utile ai fini dell’adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 fino all’emanazione del nuovo Accordo e alle regole che saranno in esso indicate per il periodo transitorio.

Un’altra novità introdotta dalla Legge n. 215/2021 riguarda invece gli obblighi di addestramento. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto ed in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste inoltre nell'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Tali modalità trovano immediata applicazione, per tutte le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè a far data dal 21 dicembre 2021. L’assenza della prova pratica e/o dell’esercitazione applicata può essere pertanto sanzionata, mentre non ha rilievo, ai fini sanzionatori, il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

 

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