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D.L. n.5 del 04/02/2022 – validità Green Pass rafforzato

04febbraio2022

Il Decreto Legge n.5 del 04/02/2022 introduce nuove regole per quanto riguarda la validità del Green Pass rafforzato, la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico, nonché nuove misure per i visitatori stranieri in Italia.

Il decreto stabilisce che la certificazione verde Covid-19 rilasciata dopo la terza dose di vaccino ha validità a far data da tale somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. La stessa disposizione si applica anche a coloro sono guariti dopo aver contratto il Covid-19, a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, per i quali la certificazione verde Covid-19 ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo. Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Coloro che sono in possesso del Green Pass rafforzato non sono soggetti alle restrizioni previste in zona rossa.

Alleghiamo il D.L. n. 5 del 04/02/2022 e l’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 01/02/2022, che dispone, fino al 10/02/2022, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto (anche in zona bianca), nonché la chiusura delle discoteche, sale da ballo e attività assimilate.

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