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Nuovi decreti antincendio - Termine per l'adeguamento: 01 settembre 2022

01marzo2022

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01/09/2021 n°3 nuovi Decreti Ministeriali in materia di Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze nei luoghi di lavoro. In particolare:

D.M. 01.09.2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008.

Il decreto chiarisce e prescrive i requisiti minimi di formazione ed esperienza professionale che devono possedere i tecnici addetti alla manutenzione dei presidi antincendio. Viene, inoltre, chiarita la responsabilità del Datore di lavoro relativamente alla tenuta e compilazione del registro dei controlli e della sorveglianza e controlli continui dell’efficienza dei presidi antincendio e della fruibilità delle vie di esodo.

D.M. 02.09.2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto aggiorna e prescrive i contenuti minimi dei piani di gestione delle emergenze, ampliandone gli aspetti procedurali rispetto al passato e chiarisce gli adempimenti in materia di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze (addetti antincendio) in merito alla durata e contenuti dei corsi. Viene finalmente inserito l’aggiornamento quinquennale obbligatorio della formazione e addestramento degli addetti che, entro un anno dell’entrata in vigore del decreto, 01/09/2022 dovranno essere in regola con la formazione. Viene, altresì, inserita la specifica formazione ed i requisiti minimi richiesti ai docenti formatori in materia di sicurezza antincendi e gestione delle emergenze.

D.M. 03.09.2021 (minicodice) – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il provvedimento, chiamato “Decreto Minicodice”, riporta i nuovi criteri per la progettazione e la prevenzione antincendio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro (ad eccezione dei cantieri temporanei e mobili da Titolo IV del Testo unico sicurezza sul lavoro). Il decreto riprende i principi ed i requisiti inseriti nel D.M. 03/08/2015 “Codice di Prevenzione Incendi” e si applica ai luoghi di lavoro in cui non sono presenti “Attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi”, per i quali è prevista la valutazione in conformità al Codice.

I D.M. entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione ovvero il 01/09/2022 ed abrogheranno il D.M. 10 marzo 1998.

In sostanza i punti focus di attenzione per le Aziende sono:

  • Verifica e adeguamento della formazione degli addetti alla gestione delle emergenze
  • Aggiornamento dei Piani di emergenza e relative planimetrie in conformità al D.M. 02/09/2021
  • Verifica adeguatezza del registro di controllo dei presidi di emergenza
  • Aggiornamento della Valutazione Rischio Incendio (in caso di modifiche sostanziali)

 

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