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Ordinanza Ministero della Salute del 29 settembre 2022

04ottobre2022

Il Ministero della Salute ha emanato l’Ordinanza del 29 settembre 2022 che proroga fino al 31 ottobre 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

L’ordinanza, con riferimento al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e al D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 52 del 19 maggio 2022, sottolinea che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, “persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio”.

Il Ministero ritiene dunque necessario prevedere, anche successivamente al 30 settembre 2022, misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e al suo art. 1, comma 1, indica che è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

L’ordinanza produce effetti dal 1°ottobre 2022 al 31 ottobre 2022 e le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda poi gli altri comparti del mondo del lavoro, il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022 dovrebbe essere aggiornato e ridefinito entro il 31 ottobre 2022.

 

 

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