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Norma CEI 11-27

05novembre2021

V edizione 2021

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la V edizione 2021 della Normativa CEI 11-27 intitolata “Lavori su impianti elettrici” (che va a sostituire la precedente datata 2014).

La norma CEI 11-27 si applica a tutte le operazioni ed alle attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi, per qualsiasi livello di tensione, sia per impianti fissi che mobili, permanenti e provvisori, destinati a produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione o utilizzazione dell’energia elettrica e risulta essere un riferimento fondamentale per la scelta di tutte le misure di sicurezza relative agli impianti elettrici come enunciato anche all’interno del D.Lgs. 81/08 il quale, negli artt. 80,82,83, richiama in modo diretto proprio questa normativa.

Tale norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti con tensione >1000 V in corrente alternata o tensione superiore a 1500 V in corrente continua; tali vengono trattati all’interno della Norma CEI 11-15.

Nella versione 2021 della CEI 11-27 si trovano modifiche relativamente a:

  • Aggiornamento definizioni
    • Responsabile di Impianto (RI) – Figura designata alla conduzione dell’impianto elettrico “attivo” solo durante l’attività lavorativa.
    • Unità responsabile del lavoro (URL) – La nuova norma specifica che questa è l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico.
    • Preposto Lavori (PL) – La modifica riguarda l’aggiunta del termine “Persona”, quindi Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.
  • Vengono date nuove indicazioni circa le misure elettriche che, nel caso siano svolte da una PEC (Persona Comune), prevedono che questa persona debba essere necessariamente sorvegliata da una PES (Persona Esperta) o da una PAV (Persona Avvertita). Viene inoltre evidenziato che gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità delle norme di prodotto per garantire la sicurezza.
  • Nuove specifiche riguardo l’attività formativa degli addetti ai lavori elettrici che potranno effettuare i corsi svolti sia in modalità frontale, sia in modalità a distanza con videoconferenza o e-learning, con un aggiornamento di almeno 4 ore ogni 5 anni.

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