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NORMA UNI 11958: 2024 – Spazi confinati
UNI ha pubblicato la nuova norma UNI 11958:2024 “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi”, entrata in vigore il 14 novembre 2024, e frutto di una collaborazione tra l’Ente Italiano di Normazione (UNI) e l’INAIL, con il contributo di esperti del settore.
La norma offre indicazioni pratiche per gestire in modo sicuro e responsabile le attività svolte in spazi confinati, ad integrazione e completamento delle disposizioni normative già esistenti ed in particolare fornisce criteri dettagliati per l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro confinati o sospetti di inquinamento, con l’obiettivo di ridurre incidenti ed infortuni.
I principali aspetti trattati includono:
- Classificazione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: la norma definisce i criteri per identificare e classificare gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
- Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi: il datore di lavoro di chiunque acceda in un ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento deve procedere a riconoscere i pericoli, presenti o potenziali, ed a valutare i rischi associati alle attività svolte in tali ambienti. La valutazione dei rischi deve considerare anche gli eventuali rischi interferenziali e quelli derivanti da eventuali situazioni di emergenza.
- Procedure operative ed emergenziali per attività svolte in tali ambienti di lavoro: elaborazione di protocolli operativi e piani di emergenza specifici per le attività in ambienti confinati, i cui contenuti devono essere trasmessi e illustrati ai lavoratori prima dell’inizio delle attività.
- Scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione: indicazioni sulla selezione di attrezzature e strumenti adeguati per operare in sicurezza. La scelta deve avvenire dopo sono state definite le attività da svolgere, che sono state riconosciute le condizioni pericolose e valutati i rischi.
- Dispositivi di protezione: requisiti per l’uso di dispositivi di protezione collettiva e individuale.
- Ruoli e compiti dei lavoratori che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: definizione delle responsabilità e dei compiti specifici per i lavoratori coinvolti.
Inoltre, l’Appendice A della norma offre un elenco esemplificativo e non esaustivo dei possibili fattori di rischio presenti in questi ambienti.
La nuova norma UNI 11958 fornisce una definizione dello spazio confinato, precisando anche che “ambiente confinato” e “spazio confinato” sono termini equivalenti. Per ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento si intende lo “Spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. La norma è applicabile anche a quegli ambienti che, pur non rientrando formalmente nel campo di applicazione del D.P.R. 177/2011, presentano caratteristiche strutturali e rischi analoghi ossia i cosiddetti “ambienti assimilabili”.
La norma individua i compiti che ciascun lavoratore operante in un ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento deve eseguire. Questi lavoratori sono distinti in:
- lavoratore entrante: soggetto che svolge l’attività all’interno dell’ambiente confinato
- lavoratore attendente: soggetto che vigila e presta assistenza durante le attività dei lavoratori entranti
- squadra di salvataggio: composta da coloro che rispondono alle eventuali emergenze, intervenendo con operazioni di soccorso di emergenza in ambiante confinato per le quali sono addestrati. Tali soggetti devono soddisfare anche i requisiti previsti per il lavoratore entrante
- preposto: soggetto che sovrintende alle attività in ambiente confinato e alla procedura di lavoro. la sua definizione è quella fornita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e deve soddisfare anche i requisiti previsti per il lavoratore entrante.