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Nota n. 9326/2024 Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 9326/2024, con la quale fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. 81/08.
Per le imprese o lavoratori autonomi che violano le regole della patente a punti, operando nei cantieri temporanei e mobili sprovvisti di una patente in corso di validità, sono previste sanzioni sia per le imprese affidatarie dei lavori sia per i committenti e responsabili dei lavori. Nello specifico le sanzioni previste sono le seguenti:
PER IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO SENZA PATENTE O CON MENO DI 15 PUNTI:
- Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori
- Sanzione minima: 6.000 €., applicata quando il 10% del valore dei lavori è inferiore a questa soglia o non determinabile
- Esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi
- Possibile blocco dei lavori da parte dell'ispettore, con conseguenze previste dall’art. 650 del Codice Penale (CP)
In merito al riferimento economico di cui al punto 1, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio pari al 10% del valore dei lavori al netto dell’IVA, l’Ispettorato precisa che esso va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. Laddove il valore non è desumibile da clausole contrattuali, l’Ispettore potrà affidarsi anche ad eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. Solo se le parti non hanno formalizzato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari a 6.000 €., come previsto dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/08.
In caso di appalti pubblici il provvedimento interdittivo, che porta all’esclusione da appalti e gare per una durata di 6 mesi, è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Pertanto l’Ispettore che procede con l’accertamento è tenuto ad informare ANAC e Ministero ai fini dell’adozione del provvedimento. L’Ispettorato dovrà invece provvedere, con gli effetti previsti dall’art. 650 c.p., ad allontanare tempestivamente l’impresa o il lavoratore autonomo sprovvisto di patente dal cantiere.
PER COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORI CHE NON PROCEDONO ALLE DOVUTE VERIFICHE:
Ai sensi dell’art. 90 , comma 9, lett. b-bis, committente e responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, sono tenuti a verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.
Qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo in data successiva al 1° ottobre 2024, e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 711,92 €. a 2.562,91 €. ed è soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Diversamente, nel caso in cui il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o punteggio inferiore ai 15 crediti dopo l’affidamento dei lavoratori, la sanzione amministrativa non trova applicazione nei confronti tanto del committente quanto del responsabile lavori.