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Patente a crediti: dal 01 ottobre 2024
Nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto/regolamento attuativo della patente a crediti ai sensi dell'art. 27 comma 3 e comma 5 del D.Lgs. 81/2008, relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Si tratta del Decreto 18 settembre 2024 n. 132, “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Tale regolamento relativo alla patente a crediti è in attuazione all’articolo 29, comma 19, lettera a), del Decreto Legge n.19 del 2 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.56 del 29 aprile 2024, recante “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Tale articolo 29 ha sostituito integralmente l’art. 27 del D.Lgs. 81/08.
Il nuovo decreto conferma che l’obbligo della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili partirà il 01 ottobre 2024.
Riteniamo mettere a fuoco prioritariamente quali sono i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti e quali sono le modalità di ottenimento della stessa.
Soggetti obbligati al possesso della patente a crediti
La patente a crediti è obbligatoria per:
- Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89 del D.lgs. 81/08.
- I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.
Sono esclusi dall'obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali. Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.
Modalità di ottenimento della patente
Il rilascio della patente è subordinato a n°6 requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:
- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi
- Regolarità contributiva (DURC)
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Certificazione di regolarità fiscale (DURF)
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il portale è strutturato per garantire l’identificazione sicura del soggetto richiedente e per verificare il possesso dei requisiti necessari. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.
Il decreto introduce la possibilità per le imprese di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti. In particolare:
- L’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificate secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000
- Gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.
Sistema di punteggio: crediti e decurtazioni
Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:
- Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati
- Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza
- Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri
- Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza
Possono esserci decurtazioni di crediti in caso di violazioni, come per esempio:
- 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni
- 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente
- 20 punti in caso di infortunio mortale
Recupero dei crediti
Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante corsi di formazione specifici e/o adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.
Colpa grave e sospensione della patente
Il concetto di colpa grave gioca un ruolo fondamentale. In caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti.
Sanzioni per la mancanza della patente a crediti e obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. n.81/08
L'introduzione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ha ampliato i compiti e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori.
Il D. Lgs. n. 81/08, modificato dal Decreto Legge n°19/2024, assegna un ruolo cruciale a questi soggetti nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza. In particolare, l’art.90, comma 9, con la nuova lettera b-bis), stabilisce per queste due figure della prevenzione in cantiere l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti, che deve essere accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.
Verifica dell’idoneità e del possesso della patente a crediti
Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis) D.Lgs. n. 81/2080, il Committente o il Responsabile dei Lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:
- prima dell'inizio dei lavori, il Committente (o il Responsabile dei Lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria
- nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il Committente/Responsabile dei Lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.
Sanzioni per la mancanza della patente a crediti
Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:
- Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
- Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.
Sanzioni per Committenti e Responsabili dei Lavori
Il D.Lgs. n. 81/08 prevede anche sanzioni per il Committente o il Responsabile dei Lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso dell patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA. In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis) dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/08, può portare a:
- Sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell'art. 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il Committente o Responsabile dei Lavori che non trasmette la documentazione di verifica all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori.
Sospensione dei lavori e responsabilità per colpa grave
In caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o della attestazione SOA di terza classe può costituire circostanza rilevante ai fini della definizione della colpevolezza e anche in termini di responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. n. 231/2001). In questo caso:
- Il Committente o il Responsabile dei Lavori può essere chiamato, in caso di infortunio, a rispondere penalmente e civilmente per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese
- La revoca della patente per l'impresa coinvolta potrebbe anche determinare gravi ritardi nei lavori, con effetti negativi sull'intero progetto. Ai sensi del comma 10 dell’art. 27 del D. Lgs. n. 81/08 “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) . In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14”.
Alleghiamo circolare esplicativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La circolare esplicita che, in fase di prima applicazione dell'obbligo della patente a crediti, è possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva riguardo il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1 del D.Lgs. 81/08. L'invio dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo mail dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Alleghiamo modelli.
La trasmissione di tale documento ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'azienda/il lavoratore autonomo a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro il 31 ottobre 2024.
A partire dal 01 novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a crediti tramite il portale.