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Decreto Ministeriale 16 marzo 2023 (G.U. del 24 luglio 2023)

30agosto2023

Sulla G.U. del 24 luglio scorso è stato pubblicato il nuovo decreto ministeriale del Ministero della Salute (D.M. 16 marzo 2023), che regolamenta la gestione del defibrillatore semiautomatico esterno, conosciuto anche con l’acronimo DAE.

L’obbligo di installazione del DAE riguarda i seguenti contesti:

  • negli uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico con almeno 15 dipendenti;
  • nei porti, aeroporti e stazioni ferroviarie;
  • in aerei, treni e navi che percorrono viaggi di durata superiore alle 2 ore senza interruzioni;
  • presso società sportive professionistiche e dilettantistiche;
  • presso ogni impianto sportivo.

Negli altri luoghi, dove non sussiste tale obbligo, è a discrezione del datore di lavoro prevedere l’eventuale installazione e, di conseguenza, assicurarne un’adeguata gestione conforme alle disposizioni del decreto in oggetto.

In particolare, deve essere individuato un Soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’Utenza, il quale deve assicurare:

  • la presenza dell’apposita segnaletica;
  • la verifica dello stato di buon funzionamento del defibrillatore, che prevede l’istituzione di un registro su cui annotare con frequenza minima settimanale lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre.

Inoltre, il DAE deve essere collegato al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza 118 più vicina, al fine di consentire la verifica e la scadenza delle parti deteriorabili nonché la segnalazione di malfunzionamenti.

I DAE di nuova generazione sono provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentono la gestione del dispositivo dal remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi.

Infine, il DAE deve essere posizionato in luoghi visibili e ove possibile, sempre accessibili a tutti (H24), nonché segnalato da adeguata cartellonistica (vedi allegato All. B del decreto di riferimento).

Più specificatamente la segnaletica deve essere posizionata:

  • all’ingresso dell’edificio, dove deve essere prevista la segnaletica con indicazione del luogo di posizionamento del DAE;
  • nelle immediate vicinanze del dispositivo.

Occorre anche posizionare il pittogramma specifico all’interno della planimetria di evacuazione ed aggiornarla ogni volta che viene cambiata la posizione.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del decreto in allegato.

 

 

 

 

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