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Patente a crediti in edilizia

08marzo2024

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che istituisce la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a partire dal 01 ottobre 2024.

All’interno del decreto i temi che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro sono trattati all’interno del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, in particolare si parla di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, di sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, di misure per il rafforzamento delle attività di accertamento e di contrasto delle violazioni.

Istituzione patente a crediti

Nell’ambito del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi viene istituita la patente a crediti (cosiddetta patente a punti).

A far data dal 01 ottobre 2024 ed all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Dunque, con una dotazione inferiore a 15 crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri.

Decurtazione crediti

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  1. accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti;
  2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti;
  3. provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;
  4. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    1. la morte: 20 crediti;
    2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
    3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi, ed è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. 

Reintegro crediti

Crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.

Esoneri

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Viene modificato anche l’art. 90, comma 9  del D.Lgs. 81/08 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del possesso della patente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA. 

 

 

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