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Rafforzamento del ruolo del preposto e centralità della formazione

10gennaio2022

Ruolo del preposto

La conversione del D.L. 146 nella Legge 215/21 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20.12.2021) comporta un importante rafforzamento del ruolo del preposto.

È stato infatti riscritto l’articolo 19 del D.Lgs. 81/08, riguardante appunto gli obblighi del preposto.

È stato inserito ex novo l’obbligo del preposto stesso, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizione ed istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, ai fini della protezione collettiva ed individuale da parte dei lavoratori, di intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto dovrà interrompere l’attività del lavoratore ed informare i diretti superiori.

Lo stesso obbligo di intervento vale in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo notata durante la vigilanza. Se necessario, il preposto dovrà interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro ed al dirigente le non conformità rilevate.

Viene in sostanza codificato in modo esplicito l’obbligo giuridico del preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate violazioni della normativa di sicurezza.

 

La violazione di questa disposizione, in caso di infortunio, può portare all’imputazione del preposto non solo per la violazione della normativa prevenzionistica, ma anche per lesioni colpose o omicidio colposo.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono inoltre indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Formazione

La formazione viene posta sempre più al centro dell’attività di prevenzione.

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico del preposto, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario, in ragione dell’evoluzione dei rischi ed all’insorgenza di nuovi rischi.

Viene inoltre introdotto l’obbligo di formazione anche a carico del datore di lavoro (anche se non ricopre direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro sarà definita con la revisione degli Accordi Stato Regioni, prevista entro il 30 giugno 2022.

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